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Sez. 5, Sentenza n. 18015 del 09/09/2005 (Rv. 583584 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ex art. 9 bis del d.l. n.79 del 1997 - "Lite fiscale" condonabile - Nozione - Ambito applicativo - Controversia concernente l'accertamento dell'esistenza e dell'entità dei presupposti dell'imposizione - Avviso di liquidazione - Impugnazione - Lite pendente - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583584-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale ed al fine di determinare la nozione di "lite fiscale" condonabile - che deve essere effettiva e non apparente tra le parti e concernere quindi l'accertamento dell'esistenza e dell'entità dei presupposti dell'imposizione, l'avviso di liquidazione, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento, si esaurisce nella determinazione della somma dovuta in base al precedente atto divenuto definitivo e non integra pertanto un nuovo ed autonomo atto impositivo, tanto che è e resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'accertamento. Ne consegue che non può ritenersi lite fiscale pendente, ai fini e per gli effetti dell'art. 9 bis del d.l. 28 marzo 1997, n. 79 (convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140), la controversia introdotta con l'impugnazione di un mero avviso di liquidazione dell'imposta complementare di successione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 9, Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)