Sez. 5, Sentenza n. 11354 del 22/07/2003 (Rv. 565323 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ex art. 2 - quinquies del D.L. n. 564 del 1994 - Lite pendente - Nozione - Ambito applicativo - Controversia concernente l'accertamento dell'esistenza e dell'entità dei presupposti dell'imposizione - Impugnazione di atti di mera liquidazione dell'imposta - Esclusione - Fattispecie - Ingiunzione fiscale facente seguito ad avviso di accertamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, l'art. 2 - quinquies del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 656, che accorda al contribuente la possibilità di determinare l'estinzione delle liti pendenti circa atti impositivi, che non attengono esclusivamente all'irrogazione delle sanzioni, attraverso il pagamento di una somma correlata al valore della lite medesima, richiede l'esistenza di una controversia fiscale, tra contribuente e Amministrazione, che sia effettiva e non meramente apparente: che concerna, cioè, l'accertamento dell'esistenza e dell'entità dei presupposti dell'imposizione, e non si limiti al momento della liquidazione dell'imposta in base a criteri predeterminati dalla legge ed attraverso semplici operazioni contabili. Ne consegue che non può ritenersi lite fiscale pendente - ed è quindi priva di fondamento la richiesta di sua definizione tramite condono - la controversia introdotta con l'impugnazione di una ingiunzione fiscale (nella specie, per IVA in conseguenza della decadenza da benefici fiscali), la quale, al pari della cartella di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento, si esaurisce in un'intimazione al versamento della somma dovuta in base all'avviso, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, tant'è che la sua sindacabilità in giudizio è limitata ai vizi ad essa propri, e non per questioni attinenti all'accertamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)