Sez. L, Sentenza n. 1670 del 25/01/2008 (Rv. 601489 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Licenziamento illegittimo annullato da sentenza reintegratoria - Pensione di anzianità percepita - Indebito pensionistico - Sussistenza - Opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
Nel caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice con sentenza reintegratoria che ricostituisce il rapporto con efficacia "ex tunc", poiché rileva la continuità giuridica del rapporto piuttosto che la prestazione di fatto resa impossibile dall'illegittimo rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione, deve escludersi il diritto del lavoratore alla pensione di anzianità in ragione della incompatibilità di questa con il rapporto di lavoro. A ciò non osta la circostanza che il lavoratore abbia optato per l'indennità sostitutiva ex art. 18 comma quinto della legge n. 300 del 1970, rinunciando alla effettiva protrazione del rapporto, rilevando la sola esistenza ed efficacia giuridica del rapporto di lavoro al momento della domanda di pensionamento; ne consegue, pertanto, in entrambi i casi, che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento travolge il diritto al pensionamento con efficacia "ex tunc" e sottopone l'interessato all'azione di ripetizione di indebito da parte del soggetto erogatore della pensione.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)