Sez. L, Sentenza n. 26988 del 22/12/2009 (Rv. 611169 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Annullamento del licenziamento e condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno - Misura determinata in sede giudiziale - Al netto dell'importo dei ratei di pensione percepiti dopo il licenziamento - Obbligo del datore di corrispondere all'ente previdenziale l'equivalente - Sussistenza - Fondamento - Estraneità del datore di lavoro al rapporto previdenziale - Irrilevanza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In caso di annullamento del licenziamento di un dipendente postale, con conseguente condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in misura pari alla differenza fra la retribuzione dovuta e l'importo dei ratei percepiti dopo il licenziamento a titolo di pensione, i ratei di pensione corrisposti devono considerarsi "sine titulo", per effetto del sopravvenuto venir meno del presupposto (collocamento a riposo) della loro erogazione; ne discende che il datore di lavoro, che ha ottenuto indebito arricchimento in ragione della commisurazione del risarcimento del danno al dipendente al trattamento economico differenziale, è tenuto a restituire all'ente previdenziale le somme corrisposte a titolo di ratei pensionistici, senza che assuma rilievo l'estraneità del primo al rapporto previdenziale, discendendo l'effetto restitutorio dal licenziamento illegittimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2036
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)