Sez. L, Sentenza n. 5569 del 13/04/2001 (Rv. 545925 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Imprese in stato di amministrazione controllata o straordinaria - Differimento dei termini di regolarizzazione contributiva fino alla cessazione della procedura di amministrazione - Credito dell'Inps per le somme aggiuntive sui contributi omessi - Insinuazione al passivo - Ammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Con riferimento alle imprese in amministrazione controllata o straordinaria alla data del 30 novembre 1983, per le quali l'art. 2, settimo comma, decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, ha previsto il differimento dei termini di regolarizzazione contributiva stabiliti dal quinto comma del medesimo articolo fino alla cessazione della procedura di amministrazione, deve ritenersi ammissibile l'insinuazione al passivo da parte dell'Inps per le somme aggiuntive calcolate sulle omissioni contributive accertate per il periodo precedente all'ammissione dell'impresa alla procedura concorsuale, salva poi la verifica dell'estinzione di tale obbligo accessorio, ai sensi del citato comma quinto dell'art. 2 D.L. n. 463 del 1983, a seguito della eventuale regolarizzazione contributiva all'esito della procedura.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)