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Sez. L, Sentenza n. 5004 del 30/08/1988 (Rv. 459809 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - IMPRESE IN STATO DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA O STRAORDINARIA ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE 1983 - DIRITTO DELL'INPS ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE PER OMISSIONI CONTRIBUTIVE - SUSSISTENZA - DILAZIONE EX ART. 2, SETTIMO COMMA, DEL DECRETO LEGGE N. 463 DEL 1983 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459809-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - IMPRESE IN STATO DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA O STRAORDINARIA ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE 1983 - DIRITTO DELL'INPS ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE PER OMISSIONI CONTRIBUTIVE - SUSSISTENZA - DILAZIONE EX ART. 2, SETTIMO COMMA, DEL DECRETO LEGGE N. 463 DEL 1983 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

Nei confronti delle imprese in stato di amministrazione controllata o straordinaria alla data del 31 ottobre 1983, il diritto dello i.N.P.S. di ottenere la tutela giurisdizionale, anche in Sede monitoria, dei propri crediti per omissioni contributive può essere esercitato anche in pendenza della dilazione a dette imprese accordata dall'art. 2, settimo comma, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463 (convertito, con modifiche, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638), che differisce all'ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria il termine per la regolarizzazione (ai sensi del quinto comma dello stesso articolo) della loro posizione debitoria, fino a tale termine restando sospesa - come reso evidente dalla ratio della norma - solo la satisfattibilità del credito in Sede esecutiva. (V 1932/88, mass n 457832).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)