Sez. L, Sentenza n. 6507 del 01/12/1988 (Rv. 460830 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - IMPRESE IN STATO DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA O DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE CON GLI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - TERMINE EX SETTIMO COMMA DELL'ART. 2 DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - DIFFERIMENTO - PENDENZA - POSSIBILITÀ DELL'INPS DI OTTENERE DECRETO INGIUNTIVO - PRECLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - IMPRESE IN STATO DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA O DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE CON GLI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - TERMINE EX SETTIMO COMMA DELL'ART. 2 DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - DIFFERIMENTO - PENDENZA - POSSIBILITÀ DELL'INPS DI OTTENERE DECRETO INGIUNTIVO - PRECLUSIONE.*
In pendenza del termine previsto dal settimo comma dell'art. 2 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (il quale, nel testo risultante dalla legge di conversione 11 novembre 1983 n. 638, dispone, per le imprese che alla data del 30 novembre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria, il differimento, all'ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione delle dette amministrazioni, del termine per la regolarizzazione - con gli effetti del quinto comma dello stesso articolo - delle posizioni debitorie con gli enti previdenziali ed assistenziali), è preclusa all'i.N.P.S. la possibilità di ottenere decreto ingiuntivo per il pagamento dei contributi omessi e relative sanzioni ed oneri accessori, atteso che tale ingiunzione, la quale, ove non opposta, equivarrebbe ad una pronuncia giudiziale di condanna avente natura di giudicato ed efficacia esecutiva, riguarda un credito che, in pendenza del termine predetto, è inesigibile quanto all'obbligazione principale e addirittura incerto quanto alle sanzioni ed agli accessori, che restano estinti con la regolarizzazione della posizione assicurativa a norma dell'art. 2 n. 9. (V 1932/88, mass n 457832; (contra 5004/88, mass n 459809).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)