Sez. 2, Sentenza n. 444 del 28/01/1985 (Rv. 438651 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - IN GENERE - COLONIA PERPETUA - CARATTERI - COSTITUZIONE SUCCESSIVAMENTE ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE CIVILE DEL 1865 - ESCLUSIONE - CONFIGURABILITÀ RISPETTO A RAPPORTI PREESISTENTI.*
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - IN GENERE - COLONIA PERPETUA - CARATTERI - COSTITUZIONE SUCCESSIVAMENTE ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE CIVILE DEL 1865 - ESCLUSIONE - CONFIGURABILITÀ RISPETTO A RAPPORTI PREESISTENTI.*
La Colonia perpetua, che è un istituto consuetudinario di origine feudale, è caratterizzata dall'occupazione, da parte del colono, tollerata dal proprietario e protratta per un lungo periodo di tempo, di terreni abbandonati e incolti, nonché dall'Obbligo, a carico del colono medesimo, del pagamento di un canone, normalmente in natura, al proprietario dei terreni. La Costituzione della Colonia perpetua non è più ammessa dall'entrata in vigore del codice del 1865, essendo stata da questo abolita, tuttavia essa è ancora configurabile con riguardo a rapporti preesistenti all'entrata in vigore di detto codice del 1865, dato il principio della irretroattività della legge, trovando disciplina nella legge 22 luglio 1966 n. 607 in relazione alla normativa dell'art. 13 per le prestazioni fondiarie perpetue. (V 6178/81, mass n 416952; (V 350/75, mass n 373586; (V 123/51, mass n 880185).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2164
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)