Sez. 3, Sentenza n. 3193 del 06/10/1969 (Rv. 343186 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI ED OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DELL'AZIONE- LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI ED OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DELL'AZIONE- LIMITI.*
Il giudice ha un ampio potere in ordine alla qualificazione giuridica dell'Azione, che puo essere fatta indipendentemente od anche contro la opinione espressa dalle parti. Tale potere, tuttavia, non si estende sino al punto di consentire la sostituzione dell'Azione esercitata dalla parte con altra diversa anche nei suoi presupposti di fatto. (Conf 948-68, massima n 332321).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)