Sez. L, Sentenza n. 4073 del 15/06/1988 (Rv. 459174 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA IN PENDENZA DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE - STABILITÀ - ESTREMI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA IN PENDENZA DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE - STABILITÀ - ESTREMI.*
La stabilità del rapporto di lavoro, che consente la decorrenza della prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore in pendenza del rapporto stesso, sussiste ove questo sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità del licenziamento alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato sul licenziamento illegittimo, dovendo ritenersi che, in Mancanza di una cosi fatta disciplina del rapporto, il decorso della detta prescrizione resti sospeso fino alla data di entrata in vigore della legge n. 300 del 1970. (V 4638/85, mass n 442096; (V 5801/84, mass n 437485).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)