Sez. L, Sentenza n. 4551 del 19/05/1990 (Rv. 467275 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) - AZIONE DEL LAVORATORE, DA CONSIDERARE ALLE DIPENDENZE DEL BENEFICIARIO DELLE SUE PRESTAZIONI, TENDENTE ALL'ACCERTAMENTO DI UNA MAGGIORE ANZIANITÀ - ASSOGGETTABILITÀ A PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELLA STABILITÀ AI FINI DEL DECORSO DELLA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DI SPECIFICI DIRITTI - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO CON IL PREDETTO BENEFICIARIO - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) - AZIONE DEL LAVORATORE, DA CONSIDERARE ALLE DIPENDENZE DEL BENEFICIARIO DELLE SUE PRESTAZIONI, TENDENTE ALL'ACCERTAMENTO DI UNA MAGGIORE ANZIANITÀ - ASSOGGETTABILITÀ A PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELLA STABILITÀ AI FINI DEL DECORSO DELLA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DI SPECIFICI DIRITTI - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO CON IL PREDETTO BENEFICIARIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo a rapporti di lavoro costituiti in violazione del divieto d'intermediazione ed interposizione sancito dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, ove il lavoratore, dopo un periodo d'illecita interposizione, sia stato formalmente assunto dal datore di lavoro interponente, l'Azione per il riconoscimento di una maggiore anzianità mediante retrodatazione del rapporto di lavoro non è soggetta a prescrizione, essendo correlata all'imprescrittibile facoltà di accertamento della nullità del contratto di lavoro stipulato in violazione del divieto predetto, mentre la sussistenza della stabilità reale, ai fini del decorso o meno, in pendenza del rapporto, della prescrizione (quinquennale) di specifici diritti del lavoratore, deve essere verificata alla stregua della disciplina applicabile al rapporto in base alle concrete modalità (anche soggettive) di svolgimento del rapporto medesimo, non già alla stregua della disciplina che l'avrebbe regolato ove esso fosse sorto ab initio con il datore di lavoro effettivo, restando conseguentemente escluso che la stabilità propria di rapporti anche formalmente costituiti con l'effettivo datore di lavoro possa estendersi al rapporto del lavoratore fittiziamente assunto dall'intermediario. (V 3031/89, mass n 463212; (V 3031/89, mass n 463213; (V 4073/88, mass n 459174; (V 5271/87, mass n 453849; (V 5271/87, mass n 453850; (V 5868/85, mass n 442760).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1422, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)