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Sez. L, Sentenza n. 3031 del 23/06/1989 (Rv. 463213 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) - STABILITÀ REALE DEL RAPPORTO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463213-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) - STABILITÀ REALE DEL RAPPORTO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Con riguardo a rapporti di lavoro costituiti in violazione del divieto d'intermediazione ed interposizione sancito dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, la sussistenza della stabilità reale, che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei diritti del lavoratore in pendenza del rapporto di lavoro, deve essere verificata alla stregua della disciplina applicabile al rapporto in base alle concrete modalità (anche soggettive) di svolgimento del medesimo, non già alla stregua della disciplina che l'avrebbe regolato ove esso fosse sorto ab initio con il datore di lavoro effettivo, restando conseguentemente escluso che la stabilità propria di rapporti anche formalmente costituiti con l'effettivo datore di lavoro possa estendersi al rapporto del lavoratore fittiziamente ed illecitamente assunto dall'intermediario. (V 4073/88, mass n 459174).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 n. 4, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)