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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20653 del 31/08/2017 (Rv. 645696 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Opposizione al passivo - Licenziamento di dirigente di azienda - Azione proposta davanti al collegio arbitrale per la determinazione dell'indennità supplementare in forza di clausola compromissoria per arbitrato irrituale - Proposizione della medesima azione in sede giudiziaria - Ammissibilità - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645696-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Il dirigente di azienda industriale che, ai sensi delle disposizioni del contratto collettivo di categoria integranti una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, abbia adito il collegio arbitrale, senza che a ciò si sia opposta la controparte, per la determinazione dell'indennità supplementare dovuta in ragione della mancanza di giustificazione del proprio licenziamento, non può, salvo che il collegio predetto si sia dichiarato privo di legittimazione a decidere la controversia o che il procedimento non sia pervenuto alla sua conclusione con il lodo o che il relativo patto sia divenuto per qualsiasi ragione inoperante, proporre la medesima azione in sede giudiziaria, non essendo abilitato a trasferire unilateralmente la questione davanti al giudice dopo il compimento di atti incompatibili con la volontà di avvalersi di tale tutela ed in mancanza di una volontà del datore di lavoro contraria all'utilizzazione del procedimento arbitrale; ove il dirigente medesimo non abbia attivato la procedura arbitrale, ben può proporre l'azione giudiziaria, in conformità al principio di alternatività delle tutele consentite in relazione alla specificità delle ipotesi delle controversie di lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma 1, l. n. 533 del 1973.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)