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Sez. L, Sentenza n. 3175 del 11/02/2013 (Rv. 625204 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE | Licenziamento di dirigente di azienda industriale - Art. 22 del c.c.n.l. dei dirigenti settore industria del 16 maggio 1985 - Motivazione contestuale del recesso - Mancanza - Successiva esplicitazione ed integrazione in giudizio delle ragioni giustificatrici del recesso - Possibilità - Condizioni - Conseguenze - Natura arbitrale o giurisdizionale del giudizio - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625204-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

In tema di licenziamento del dirigente di azienda industriale, l'art. 22 del c.c.n.l. di categoria del 16 maggio 1985, pur prevedendo che, in caso di risoluzione ad iniziativa dell'azienda, quest'ultima sia tenuta a specificarne contestualmente la motivazione, non sanziona tale omissione con il riconoscimento dell'indennità supplementare, ma si limita a prevedere che il dirigente, ove ritenga ingiustificato il recesso, possa ricorrere al collegio arbitrale, previsto dall'art. 19 del medesimo contratto collettivo, il quale, nel caso riconosca, all'esito dell'istruttoria, l'ingiustificatezza del licenziamento, può disporre l'attribuzione della suddetta indennità. Ne consegue che, ove la motivazione non sia stata resa con il licenziamento (ovvero, risulti insufficiente o generica), il datore di lavoro, nel rispetto del principio del contraddittorio ex art. 19, tredicesimo comma, del c.c.n.l. citato, può esplicitarla (od integrarla) nell'ambito del giudizio arbitrale, e, nell'ipotesi in cui il dirigente abbia scelto, in conformità al principio di alternatività delle tutele nelle controversie del lavoro, di adire direttamente il giudice ordinario, analoghe facoltà vanno riconosciute alla parte datoriale nell'ambito del processo, atteso che, diversamente, la posizione del datore di lavoro verrebbe ad essere compromessa per effetto di una autonoma ed insindacabile determinazione della controparte.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/05/1985 art. 19, Contr. Coll. 16/05/1985 art. 22, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)