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Sez. 6, Sentenza n. 44713 del 08/10/2013 Cc. (dep. 06/11/2013) Rv. 256960 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DECISIONE | Ricusazione intervenuta in procedimento penale - Assegnazione a sezione civile della stessa Corte d'appello - Difetto di giurisdizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256960-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DECISIONE

L'assegnazione di un affare ad una sezione piuttosto che ad un'altra attiene non alla giurisdizione ma alla competenza interna; ne consegue che sulla dichiarazione di ricusazione intervenuta in un procedimento penale possono decidere magistrati appartenenti ad una sezione civile della stessa corte d'appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)