Sez. L, Sentenza n. 5938 del 12/10/1983 (Rv. 430768 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALL'INIZIO DELL'ACCERTAMENTO PERITALE O AL COMPIMENTO DI SINGOLE OPERAZIONI NEL CORSO DI ESSO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALL'INIZIO DELL'ACCERTAMENTO PERITALE O AL COMPIMENTO DI SINGOLE OPERAZIONI NEL CORSO DI ESSO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La data di acquisizione del diritto a pensione, per superamento della soglia dell'Invalidità pensionabile in epoca successiva a quella della presentazione della domanda amministrativa, postula l'individuazione, sulla base di dati oggettivi e con giudizio di ragionevole probabilità, del momento effettivo in cui l'aggravamento del complesso nosologico, denunciato o accertato nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario, ovvero l'insorgenza di una o di nuove malattie, abbia comportato una riduzione della capacità di guadagno nella misura stabilita dalla normativa in vigore, in detto momento, per il riconoscimento del diritto alla pensione suindicata. A tal fine, vanno impiegati tutti i mezzi istruttori messi a disposizione del giudice dalla legge e, comunque, utilizzati tutti gli elementi probatori acquisiti, senza possibilità di far coincidere l'insorgenza dello stato invalidante con l'inizio dell'accertamento peritale o con il compimento di singole operazioni nel corso di esso, atteso che le indagini tecniche seguono normalmente il concreto verificarsi della pregressa malattia, costituendone una constatazione, tranne casi eccezionali in cui, nella correlazione delle varie manifestazioni morbose, possa stabilirsi, in modo non equivoco, la contemporaneità tra accertamento e manifestazione morbosa invalidante. (V 6016/81, mass n 416800; (V 4002/81, mass n 414660; (V 3529/81, mass n 414136; (V 2053/81, mass n 412774).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)