Sez. L, Sentenza n. 3529 del 29/05/1981 (Rv. 414136 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)- INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN UN MOMENTO POSTERIORE A QUELLO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA - DIRITTO A PENSIONE - DECORRENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)- INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN UN MOMENTO POSTERIORE A QUELLO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA - DIRITTO A PENSIONE - DECORRENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
La data di acquisizione del diritto a pensione, per superamento della soglia dell'invalidita pensionabile in epoca successiva a quella della presentazione della domanda amministrativa non si puo far coincidere con quella dell'indagine peritale che ha condotto al relativo accertamento, essendo invece necessario individuare, sulla base di dati oggettivi e con giudizio di ragionevole probabilita, il momento effettivo in cui l'aggravamento del complesso nosologico, denunciato o accertato nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario, ovvero la insorgenza di una o di nuove malattie abbia comportato una riduzione della capacita di guadagno nella misura stabilita dalla normativa in vigore, in tale momento, per il riconoscimento del diritto alla pensione suddetta. (Conf 6467/79, mass n 403201; (Conf 3691/78, mass n 393210).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)