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Sez. L, Sentenza n. 6016 del 13/11/1981 (Rv. 416800 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - INDIVIDUAZIONE PRECISA - NECESSITÀ - FISSAZIONE DEL MOMENTO DELLA DECORRENZA DELLA PENSIONE AL MOMENTO DI INIZIO DEGLI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI, SENZA ALCUNA INDAGINE AL RIGUARDO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416800-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - INDIVIDUAZIONE PRECISA - NECESSITÀ - FISSAZIONE DEL MOMENTO DELLA DECORRENZA DELLA PENSIONE AL MOMENTO DI INIZIO DEGLI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI, SENZA ALCUNA INDAGINE AL RIGUARDO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*

In tema di pensione di Invalidità, l'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, nello statuire la decorrenza della stessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionato il relativo diritto, comporta l'Obbligo del giudice del merito di accertare tale momento - quello, cioè, in cui l'assicurato è divenuto invalido nel limite cui la legge ricollega il diritto a pensione - con la massima precisione possibile, avvalendosi dei poteri cognitivi che ritiene più idonei ed in base a logico apprezzamento delle risultanze. Con la conseguenza che è carente di motivazione la sentenza che, senza alcuna indagine in tal senso, fissi il momento della decorrenza della pensione in quello di inizio degli accertamenti medico legali. (Conf 3529/81, mass n 414136; (Conf 5206/80, mass n 409034).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)