Sez. 6, Sentenza n. 6753 del 04/06/1997 Ud. (dep. 08/06/1998) Rv. 210998 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Giudice dell'udienza preliminare - Incompatibilità per atti compiuti nel corso delle indagini preliminari - Esclusione - Ragioni - Fattispecie: in tema di pronuncia di provvedimento applicativo di misura cautelare.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
Per effetto delle decisioni della Corte costituzionale che hanno dichiarato la manifesta infondatezza della questione, deve ritenersi esclusa, ai sensi dell'art. 34, comma secondo, c.p.p., l'incompatibilità del giudice dell'udienza preliminare che abbia emesso un provvedimento applicativo di una misura cautelare personale nei confronti della persona sottoposta a indagini, in quanto l'incompatibilità è finalizzata ad evitare che possa essere pregiudicata, o apparire tale, l'attività di giudizio sul merito dell'accusa, non compiuta dal giudice dell'udienza preliminare, il quale è chiamato a decidere solo sulla domanda di giudizio del pubblico ministero. Deve conseguentemente dichiararsi inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost., nella parte in cui non prevede tale incompatibilità.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)