Sez. 6, Sentenza n. 2771 del 23/09/1996 Cc. (dep. 14/11/1996) Rv. 206356 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Imposizione di misura conoscitiva - Incompatibilità a decidere in ordine al rinvio a giudizio - Esclusione - Ragioni.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
Il giudice che ha disposto una misura coercitiva non è incompatibile a decidere, nell'udienza preliminare, se il soggetto a cui è stata applicata detta misura debba essere o meno rinviato a giudizio: invero le ipotesi di incompatibilità del giudice possono appartenere soltanto a fasi diverse del processo. (V. Corte Cost. 24 aprile 1996 n. 131).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)