Sez. 6, Sentenza n. 7495 del 04/05/1998 Ud. (dep. 24/06/1998) Rv. 211246 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato - Necessità - Sussistenza - Prova - Risultante da indizi - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO
In tema di calunnia, per l'affermazione della responsabilità dell'imputato occorre acquisire la prova certa che costui abbia accusato la vittima pur essendo consapevole della sua innocenza. Tale prova ben può risultare da indizi ma essi devono fondarsi su circostanze di fatto certe; inoltre è indispensabile che tali circostanze siano univoche in modo che la consapevolezza di innocenza ne risulti in modo logicamente consequenziale. (Nella specie, nella quale il reato attribuito dal preteso calunniatore all'incolpato era quello di minaccia, la Cassazione ha annullato la sentenza dei giudici di merito i quali avevano ritenuto la consapevolezza della innocenza della vittima della calunnia da parte dell'imputato dal fatto che l'incolpato aveva subornato dei testimoni in relazione ad un diverso, precedente episodio di minaccia commesso dal medesimo incolpato nei confronti dello stesso presunto calunniatore, ritenendo che la subornazione dei testimoni non potesse costituire indizio tale da poterne inferire la consapevolezza della innocenza).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)