Sez. 1, Sentenza n. 13003 del 23/12/1997 (Rv. 511156 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Procedimento - Ricorso per Cassazione avverso il decreto della Corte d'Appello dichiarativo dell'inammissibilità della domanda risarcitoria - Termine per impugnare - Decorrenza - Dalla notifica del decreto effettuata a cura della cancelleria - Notifica effettuata a cura della controparte - Irrilevanza - Mancato rispetto da parte della cancelleria del termine per effettuare la notifica - Irrilevanza.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
In tema di azione per la responsabilità civile dei magistrati, il ricorso per Cassazione proposto, ai sensi dell'art. 5 legge n. 117 del 1988, avverso il provvedimento con cui la Corte d'Appello dichiara inammissibile la domanda va notificato nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento della Corte d'Appello effettuata a cura della cancelleria, a nulla rilevando, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, che il suddetto provvedimento sia già stato notificato a cura della controparte, né che la notifica a cura della cancelleria sia stata effettuata oltre il termine di dieci giorni previsto, dovendosi tale termine ritenere di natura ordinaria.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)