Sez. 1, Sentenza n. 4386 del 03/05/1999 (Rv. 525949 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Procedimento - Decreto di inammissibilità della domanda risarcitoria pronunciato dalla Corte d'appello - Ricorso per cassazione - Termine di impugnazione - Decorrenza - Dalla notifica del decreto a cura della cancelleria anche se avvenuta oltre il decimo giorno - Notifica a cura della controparte - Irrilevanza - Proposizione del ricorso nonostante la mancata o incompleta notifica del decreto da parte della cancelleria - Legittimità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
In tema di azione per la responsabilità' civile dei magistrati, il ricorso per Cassazione proposto, ai sensi dell'art. 5 legge n. 117 del 1988, avverso il decreto con cui la Corte d'Appello abbia dichiarato inammissibile la domanda va notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento della Corte d'Appello effettuata a cura della cancelleria, a nulla rilevando, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, che il suddetto provvedimento sia già stato notificato a cura della controparte, né che la notifica a cura della cancelleria sia stata effettuata oltre il termine di dieci giorni previsto, dovendosi tale ultimo termine ritenere di natura ordinatoria. Ne consegue, da un canto, che la notifica, da parte della cancelleria, del solo dispositivo del decreto di inammissibilità non è idonea a far decorrere il termine per la proposizione del ricorso per cassazione (non essendo, in tal caso, assicurata all'interessato la piena conoscenza di tutti gli elementi utili per valutare l'opportunità di proporre impugnazione e per formulare specifici motivi di ricorso); dall'altro, che la mancata notificazione del decreto nella sua integrità non rende improponibile il ricorso per cassazione che sia stato, ciononostante, notificato, atteso che il termine stabilito dalla legge è pur sempre un termine finale, e che il ricorrente può, comunque, decidere di proporre il ricorso a seguito dell'acquisizione, di sua iniziativa, della piena conoscenza del decreto della corte di appello, ovvero sulla base di altri elementi.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)