Sez. 1, Sentenza n. 10078 del 17/09/1999 (Rv. 530133 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Decreto della Corte d'Appello dichiarativo della inammissibilità della domanda ex art. 2 della legge n. 117 del 1988 - Termine breve per la proposizione della revocazione - "Dies a quo" - Notificazione a cura della cancelleria ai sensi del quarto comma dell'art. 5 di detta legge - Inidoneità - Notificazione ad istanza di parte ai sensi dell'art. 285 cod. proc. civ. - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
Al fine della decorrenza del termine breve ex art. 325 cod. proc. civ. per la proposizione della revocazione avverso il decreto con cui la Corte d'Appello, provvedendo in sede di reclamo, ai sensi del quarto comma dell'art. 5 della l. n. 117 del 1988, dichiara inammissibile la domanda di cui all'art. 2 della stessa legge, non è idonea la notificazione del decreto da parte della cancelleria, prevista dal secondo inciso dello stesso comma quarto dell'art. 5 come idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione avverso lo stesso decreto, ma è necessaria, secondo la regola ordinaria stabilita dall'art. 285 cod. proc. civ., una notificazione del decreto ad istanza di parte, a norma dell'art. 170, primo e terzo comma, cod. proc. cov.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 285, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)