Sez. 1, Sentenza n. 30383 del 22/05/2003 Cc. (dep. 18/07/2003) Rv. 225950 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Interrogatorio di garanzia - Necessità - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI
In caso di ripristino della custodia cautelare, nell'ipotesi di cui all'art. 307, comma secondo, lett. b), cod.proc.pen. (e cioè contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado, quando ricorra il pericolo di fuga ai sensi dell'art. 274, comma secondo, lett. b) cod.proc.pen.), non è richiesto l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 dello stesso codice. Ciò non comporta alcuna violazione del diritto di difesa, in quanto il provvedimento viene adottato dal giudice del dibattimento con ogni possibile garanzia di contraddittorio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 com. 2 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 2 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 2 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)