Sez. 4, Sentenza n. 37673 del 02/07/2004 Cc. (dep. 23/09/2004) Rv. 229152 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Interrogatorio di garanzia - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI
Nell'ipotesi prevista dall'art. 307 comma secondo lett. a) cod. proc. pen., relativa al caso in cui l'imputato abbia dolosamente trasgredito alle prescrizioni imposte, il ripristino, nel corso del dibattimento, della custodia cautelare, non richiede l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia, in quanto il provvedimento viene adottato nel rispetto della garanzia del contraddittorio, potendo l'imputato chiedere al giudice del dibattimento di rendere dichiarazioni in merito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 com. 2 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)