Sez. 5, Sentenza n. 25531 del 30/11/2011 (Rv. 620465 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - RITENUTE DI ACCONTO | Chiusura delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 9 bis del d.l. n. 79 del 1997 convertito in legge n. 140 del 1997 - Accertamento a carico di coniugi nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi - Unico avviso di accertamento in rettifica per entrambi i coniugi - Lite fiscale relativa - Valore - Determinazione - Riferimento alla somma totale iscritta - Esclusione - Riferimento alla somma dovuta da ciascuno dei coniugi - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - RITENUTE DI ACCONTO
Ai fini dell'applicazione del condono fiscale previsto dall'art. 9 bis del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, nel caso di accertamento a carico di coniugi che abbiano presentato la dichiarazione congiunta dei redditi in base all'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, anche se l'avviso con cui siano rettificati i redditi sia formalmente unico, il valore della lite pendente - che, ai sensi del decreto legge citato, non deve superare lire trenta milioni - va determinato non già in base alla somma totale iscritta, ma in relazione alla imposta lorda applicabile ai redditi di ciascuno dei coniugi, poiché, pur essendo i medesimi responsabili in solido per il pagamento di imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi, la rettifica verte sul reddito di ognuno in relazione a fatti economici pertinenti all'uno o all'altro separatamente, e, di conseguenza, qualora vi sia impugnazione dell'atto di accertamento, sebbene ricorra una situazione di litisconsorzio processuale, i due rapporti dedotti in giudizio rimangono autonomi sul piano sostanziale e sono definibili in modo distinto.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1977 num. 114 art. 17 CORTE COST., Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST., Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 9 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)