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Sez. 5, Sentenza n. 22692 del 29/10/2007 (Rv. 601120 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE | Coniugi - Dichiarazione congiunta dei redditi - Accertamento a carico del marito - Impugnazione - Autonoma legittimazione della moglie - Sussistenza - Ricorso contro l'avviso di mora - Tardività - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601120-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE

Nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi, a norma dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, la moglie è legittimata a proporre autonoma impugnazione per contestare gli accertamenti a carico del marito, cui non è attribuita dalla citata legge la legittimazione ad agire anche per il coniuge, valendo la notificazione dell'accertamento effettuata nei confronti del marito anche con riguardo alla moglie; pertanto, una volta impugnato l'avviso di accertamento da parte del marito, resta inalterato il diritto della moglie di impugnare autonomamente l'atto, anche proponendo ricorso avverso l'avviso di mora a lei diretto, non potendo tale impugnazione considerarsi tardiva.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1977 num. 114 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)