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Sez. 5, Sentenza n. 16943 del 16/08/2005 (Rv. 584951 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Chiusura delle liti fiscali pendenti "ex" art. 2 - quinquies d.l. n. 564 del 1994 - Accertamento a carico di coniugi nel caso di presentazione di dichiarazione congiunta dei redditi - Richiesta con un unico atto della somma dovuta da ciascuno dei coniugi - Lite fiscale relativa - Valore - Determinazione - Riferimento alla somma totale iscritta - Esclusione - Riferimento alla somma dovuta da ciascuno dei coniugi - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584951-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

Ai fini dell'applicazione del condono fiscale previsto dall'art. 2-quinquies, primo comma, lettera b), del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1994, n. 656, nel caso di accertamento a carico di coniugi che abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi in base all'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, ove l'ufficio non abbia preteso da uno solo di essi, avvalendosi della solidarietà prevista dalla predetta disposizione, il pagamento dell'imposta cumulativamente dovuta, ma abbia chiesto, sia pur con unico atto, a ciascuno il pagamento della sua parte, il valore della lite pendente - che, ai sensi del citato art. 2-quinquies, primo comma, lettera b), deve essere compreso fra lire due milioni e lire venti milioni - va determinato, non già in base alla somma totale iscritta, ma in relazione a quella dovuta da ognuno dei coniugi. A tale conclusione - conforme ai principi costituzionali in materia di diritti del contribuente - non osta la norma dell'art. 2, comma secondo, del d.P.R. 28 settembre 1994, n. 591, di attuazione del d.l. 17 settembre 1994, n. 538 (decaduto per mancata conversione, ma la cui efficacia risulta conservata dall'art. 1, comma secondo, della legge 24 ottobre 1996, n. 556), la quale stabilisce che "il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto impugnato, indipendentemente dal numero di soggetti interessati", giacché nel caso considerato l'avviso di accertamento, pur essendo unico, contiene due distinti accertamenti a carico di ciascuno dei coniugi, suscettivi di formare oggetto di distinte liti fiscali, sicché la formalità dell'unico avviso non può eliminare il diritto sostanziale del singolo contribuente ad usufruire del condono.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1977 num. 114 art. 17 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Legge 24/10/1996 num. 556 art. 1, DPR 28/09/1994 num. 591 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)