Sez. 3, Sentenza n. 9836 del 25/08/1992 (Rv. 478617 - 01)
Contratti agrari - Accordi tra le parti | Accordi in deroga ex art. 45 della legge n. 203 del 1982 - Validità - Condizioni - Efficacia retroattiva della norma - Esclusione.
Contratti agrari - Accordi tra le parti
In tema di contratti agrari, l'art. 45 della legge 3 maggio 1982 n. 203, che, con disposizione innovativa rispetto alla precedente disciplina (art. 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11), sancisce l'efficacia degli accordi in deroga alle norme della stessa legge (se stipulati con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale) non ha effetto retroattivo e non può essere, quindi applicato agli accordi stipulati prima della data di entrata in vigore della legge stessa (nella specie trattavasi di un patto sulla durata del contratto di affitto di fondo rustico).
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)