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Sez. 3, Sentenza n. 287 del 12/01/1995 (Rv. 489640 - 01)

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI | Accordi in deroga alle norme della legge n.203 del 1982 - Assistenza delle organizzazioni professionali - Necessità - Accordi in deroga stipulati senza detta assistenza - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 1419 primo comma cod. civ.
Stato
decisa il 1995-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489640-01

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI

Per il disposto dell'art. 58 legge n. 203/82 sono nulle di pieno diritto le convenzioni stipulate in contrasto con le norme della stessa legge, salva la possibilità di patti in deroga ai sensi dell'art. 45 stipulati dalle parti con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali. Ne consegue che le norme della legge essendo derogabili dalle parti, a determinate condizioni e con determinate esclusioni, non possono essere considerate imperative e, conseguentemente, è esclusa l'eterointegrazione del contratto a norma dell'art. 1419 comma 2 cod. civ., con la sostituzione delle pattuizioni nulle con clausole aventi contenuto conforme alle norme violate, dovendo invece trovare applicazione l'art. 1419 comma 1, in base al quale le pattuizioni in deroga, adottate senza la prevista assistenza, determinano la nullità dell'intero contratto ove risulti che il contratto medesimo non sarebbe stato concluso senza quelle clausole.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 1, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)