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Sez. 3, Sentenza n. 8649 del 21/10/1994 (Rv. 488192 - 01)

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI | Assistenza delle organizzazioni professionali agricole - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 1994-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488192-01

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI

L'art. 45 della legge 3 maggio 1982 n. 203, modificativo dell'art. 23 legge 11 febbraio 1971 n. 11, che ha natura innovativa della precedente disciplina, sì che non può applicarsi retroattivamente, richiede l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, a pena di nullità della relativa convenzione, non per la conclusione di qualsiasi contratto agrario ma esclusivamente nell'ipotesi in cui siano stati stipulati accordi, anche non aventi natura transattiva, in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)