Sez. 1, Sentenza n. 2483 del 21/02/2002 (Rv. 552380 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Provvedimento del giudice delegato di ripartizione dell'attivo - Reclamo - Provvedimento d'inammissibilità - Per ritenuto decorso dei termini di relativa proposizione - Cassazione del provvedimento - Giudizio di rinvio - "Nova" conseguenti alla cassazione - Proposizione - Ammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
In materia fallimentare, nell'ipotesi di cassazione della pronunzia d'inammissibilità del reclamo (assunta dal giudice di merito per ritenuta decorrenza del termine utile ai fini della relativa proposizione)avverso il provvedimento emesso dal giudice delegato in sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, il giudice del rinvio deve procedere all'esame del merito del reclamo medesimo, non incontrando al riguardo, anche sotto il profilo dei "nova" insorti in conseguenza di detta cassazione, preclusioni derivanti da precedenti statuizioni, non ponendosi nel caso, in relazione ai limiti propri del giudizio di rinvio, un problema di intangibilità degli effetti della sentenza di cassazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)