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Sez. 3, Sentenza n. 1437 del 09/02/2000 (Rv. 533659 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Questioni conoscibili d'ufficio non rilevate nel giudizio di cassazione - Deduzione o esaminabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533659-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

I limiti del giudizio di rinvio non sono soltanto quelli che derivano dal divieto di ampliare il "thema decidendum", prendendo nuove conclusioni, ma altresì quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, onde neppure le questioni conoscibili di ufficio, non rilevate dalla corte suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro riesame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilita. Pertanto deve escludersi che il giudice di rinvio possa sindacare la sentenza della corte, colà ove (eventualmente incorrendo nella violazione degli artt. 102, 331 e 382 cod.proc.civ.) abbia disposto il rinvio della causa al giudice di secondo grado, anziché a quello di primo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)