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Sez. 2, Sentenza n. 8463 del 09/04/2010 (Rv. 612353 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Illecito amministrativo di inottemperanza all'ingiunzione di sgombero di opere abusivamente realizzate in zona demaniale marittima (art. 1164 cod. nav.) - Reato di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo (art. 1161 cod. nav.) - Connessione obiettiva ai sensi dell'art. 24 della legge n. 689 del 1981 - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612353-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In tema di sanzioni amministrative, tra l'illecito amministrativo di inottemperanza all'ingiunzione di sgombero di opere abusivamente realizzate in zona demaniale marittima, sanzionato in forza dell'art. 1164 cod. nav., ed il reato di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo (punito dall'art. 1161 cod. nav.) non sussiste connessione obiettiva, di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, comportante lo spostamento della competenza all'applicazione della sanzione dall'organo amministrativo al giudice penale.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1161, Cod. Navig. art. 1164 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)