Sez. L, Sentenza n. 6976 del 21/06/1995 (Rv. 492968 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - DIVIETO DI CUMULO | Riferimento alle prestazioni ancora da eseguire - Carattere esclusivo - Conseguenze - Violazione del patto di non concorrenza - Creditore favorito dalla clausola penale - Diritto all'esecuzione forzata in forma specifica per gli inadempimenti maturati ovvero di pagamento della penale - Esperibilità - Diritto al comportamento omissivo fino alla scadenza del termine pattuito - Sussistenza - Conseguenza - Ulteriore violazione - Diritto all'esecuzione in forma specifica ovvero al pagamento della penale - Estensione.
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - DIVIETO DI CUMULO
Nelle obbligazioni di durata assistite da una clausola penale il divieto di cumulo fra la prestazione principale e la penale previsto dall'art. 1383 cod. civ. riguarda le sole prestazioni già maturate e inadempiute e non quelle non ancora maturate e per le quali permane l'obbligo dell'adempimento, poiché in caso contrario sarebbe consentito al debitore di sottrarsi alla obbligazione attraverso il proprio inadempimento. Pertanto in caso di violazione del patto di non concorrenza, come di ogni obbligazione di non fare per un determinato periodo, il creditore in cui favore sia stata prevista la clausola penale può pretendere, in relazione agli inadempimenti già maturati, l'esecuzione forzata dell'obbligo di non fare ex art. 2933 cod. civ., qualora ne ricorrano gli estremi, ovvero in alternativa il pagamento della penale, conservando peraltro il diritto al comportamento omissivo da parte del debitore sino alla scadenza del termine pattuito, con la conseguenza che in caso di ulteriore violazione può di nuovo pretendere, sempre alternativamente, l'esecuzione in forma specifica o il pagamento della penale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1383
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)