Sez. 2, Sentenza n. 10437 del 26/05/1983 Ud. (dep. 03/12/1983) Rv. 161552 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - PREGIUDIZIALITÀ - ECCEZIONI PER MOTIVI PROCESSUALI - RIFERIMENTO A MANCANZA DI PRESUPPOSTI PROCESSUALI, COESISTENZA DI CAUSE DI IMPROMOVIBILITÀ O IMPROSEGUIBILITÀ DELL'AZIONE PENALE, NULLITÀ ASSOLUTE INSANABILI.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - PREGIUDIZIALITÀ - ECCEZIONI PER MOTIVI PROCESSUALI - RIFERIMENTO A MANCANZA DI PRESUPPOSTI PROCESSUALI, COESISTENZA DI CAUSE DI IMPROMOVIBILITÀ O IMPROSEGUIBILITÀ DELL'AZIONE PENALE, NULLITÀ ASSOLUTE INSANABILI.*
L'eccezione al principio della pregiudizialità dell'amnistia di cui all'art. 592 cod. proc. pen. è consentita nei soli casi in cui si renda "assolutamente necessario", per la pronuncia stessa della causa estintiva del reato, il preventivo esame delle concorrenti questioni "relative alla Azione penale", intesa quest'ultima nel suo momento iniziale e nel suo ulteriore svolgimento processuale. L'anzidetta eccezione, per la peculiarità della sua natura, deve interpretarsi con criterio restrittivo, riferendola alle ipotesi di Mancanza dei presupposti processuali, di esistenza di una causa di impromovibilità o di improseguibilità dell'Azione penale, nonché alle cause di nullità assolute e insanabili, che siano tali da inficiare la validità dell'Esercizio dell'Azione penale, travolgendo, senza possibilità di rinnovazione, tutti gli Atti processuali posteriori e quelli anteriori che vi siano strettamente collegati. (V mass n 157662; (V mass n 157665; (Conf mass n 147447; (Conf mass n 157663, sez. Un. 27 novembre 1982, n. 1705, ric. Di Giovanni).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 17, Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 75, Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 592 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)