Sez. 2, Sentenza n. 524 del 14/04/1975 Cc. (dep. 18/07/1975) Rv. 130621 - 01
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - SENTENZA ISTRUTTORIA DI PROSCIOGLIMENTO - DIFETTO DI INTERESSE.*
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - SENTENZA ISTRUTTORIA DI PROSCIOGLIMENTO - DIFETTO DI INTERESSE.*
La parte civile che, ai sensi dell'art 202 cod proc pen puo proporre impugnazione contro un provvedimento del giudice 'per i soli interessi civilì puo impugnare solo quei 'capì della decisione di natura penale che possono compromettere le sue pretese civilistiche. Nel caso di proscioglimento in istruttoria non si verifica alcun pregiudizio alla cognizione di pretese civilistiche fatte valere con la Costituzione di parte civile, perche l'Azione civile puo essere riportata innanzi al giudice civile senza preclusioni e limitazioni: ed invero gli artt 27 e 28 cod proc pen attribuiscono autorita di cosa giudicata, nel processo civile o amministrativo, solo agli accertamenti espressi in una sentenza penale irrevocabile pronunziata in seguito a giudizio o in un decreto di condanna divenuto esecutivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)