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Sez. 5, Sentenza n. 3530 del 17/02/2006 (Rv. 588713 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Società posta in liquidazione - Dichiarazione IVA dell'ultimo anno di attività - Richiesta di rimborso del credito dell'imposta - Sufficienza - Indicazione del credito nel bilancio finale della società - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie - Cessione del credito IVA.
Stato
decisa il 2006-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588713-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di IVA, il credito di una società posta in liquidazione, relativo al rimborso dell'imposta richiesto, a norma dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, all'atto della dichiarazione IVA dell'ultimo anno di attività, non è condizionato all'esposizione del credito stesso nel bilancio finale della società (nella specie assente, per essere stato quel credito ceduto), in quanto l'efficacia probatoria dei libri sociali, derivante dalla normativa pubblicistica, attiene ai rapporti di debito e credito inerenti all'esercizio dell'impresa, mentre la contabilità IVA, pur non avendo alcuna efficacia probatoria in tali rapporti, documenta comunque il debito fiscale, rendendone possibile il controllo da parte dell'amministrazione finanziaria (nella specie, la S.C. ha altresì avuto modo di precisare che l'amministrazione, in presenza dei detti adempimenti IVA, non poteva sottrarsi al rimborso, con effetto liberatorio, nei confronti della società cedente, alla luce dell'art. 1264 cod. civ., in mancanza di notifica al debitore ceduto della cessione del credito relativo al rimborso, e quindi anche di accettazione della cessione; e neppure poteva sottrarvisi, in epoca anteriore al vigore dell'art. 5 del d.m. 26 febbraio 1992, in assenza della notifica formale della cessione di cui all'art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2240, che pone una regola estranea al caso in esame, risiedendo la "ratio" della disposizione nella tutela della P.A. in relazione alla cessione di crediti relativi a corrispettivi non definiti o incerti).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2240 art. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)