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Sez. 2, Sentenza n. 2108 del 03/03/1994 (Rv. 485569 - 01)

Azienda - Cessione - Debiti - In genere | Risultanza dei debiti dai libri contabili obbligatori - Responsabilità dell'acquirente - Completa equiparazione dei liberi contabili obbligatori ai libri e registri I.V.A. - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485569-01

Azienda - Cessione - Debiti - In genere

Agli effetti dell'art. 2560 comma secondo cod. civ. il quale richiede come elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio della azienda trasferita, la risultanza di detti debiti dai libri contabili obbligatori, l'obbligatorietà prevista dagli artt. 25 e 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 della tenuta del registro degli acquisti non costituisce da sola elemento sufficiente per ritenere sussistente una completa equiparazione dei libri e dei registri I.V.A. ai libri contabili obbligatori previsti dal codice civile all'art. 2214, cui si riferisce l'art. 2560, giacché, mentre l'efficacia probatoria di questi ultimi deriva espressamente dalla normativa codicistica (artt. 2709, 2710) ed attiene ai rapporti di debito e credito inerenti all'esercizio dell'impresa, i registri I.V.A. non hanno alcuna rilevanza probatoria nei rapporti di debito e di credito registrati, ma svolgono solo una funzione di documentazione ai fini del debito fiscale e sono diretti da un lato a consentire al contribuente l'esatto versamento dell'imposta e, dall'altro, a permettere il controllo degli uffici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2214, Cod. Civ. art. 2560, Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2710, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)