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Sez. 1, Sentenza n. 1770 del 11/06/1971 (Rv. 352265 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352265-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - CONDIZIONI.*

Si ha l'acquiescenza tacita, prevista dall'art 329 cod proc civ, allorquando vengano posti in essere Atti che, in maniera inequivoca, si appalesino giuridicamente incompatibili con la volonta di avvalersi della impugnazione prevista dalla legge. (nella specie la Cassazione ha escluso che vi fosse stata una pura e semplice esecuzione della sentenza di primo grado, inidonea, come tale a costituire acquiescenza, non essendo incompatibile con la volonta di proporre impugnazione, ravvisando l'intento di porre fine alla lite nella rinunzia al diritto di gravame da parte del debitore a fronte della concessa dilazione del pagamento della somma di cui alla condanna da parte del creditore). (V 1435'69, mass n 340209).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)