Sez. 1, Sentenza n. 7832 del 22/12/1986 (Rv. 449772 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MERA ESECUZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNABILE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE (RIDUZIONE DELL'ASSEGNO IN CONFORMITÀ AD UNO DEI CAPI DELLA SENTENZA DI DIVORZIO, IMPUGNATA CON RIGUARDO AD ALTRE STATUIZIONI).*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MERA ESECUZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNABILE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE (RIDUZIONE DELL'ASSEGNO IN CONFORMITÀ AD UNO DEI CAPI DELLA SENTENZA DI DIVORZIO, IMPUGNATA CON RIGUARDO AD ALTRE STATUIZIONI).*
L'acquiescenza tacita, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 329 primo comma cod. proc. civ., postula Atti univoci incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, e, pertanto, non può essere ravvisata nella mera esecuzione della sentenza impugnabile, ove ciò sia ricollegabile a ragioni diverse dall'accettazione della medesima. (nella specie, per una sentenza di divorzio, la parte aveva proceduto alla riduzione dell'assegno conformemente ad uno dei capi della pronuncia, impugnando la decisione con riferimento ad altre statuizioni della stessa). (V 3846/85, mass n 441423; (V 6316/83, mass n 431062; (V 1770/71, mass n 352265; (Conf 2737/78, mass n 392132).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)