Sez. 3, Sentenza n. 2409 del 19/05/1989 (Rv. 462812 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO ALLA VITA DI RELAZIONE - NOZIONE - NATURA - COMPONENTE DEL DANNO PATRIMONIALE - POSTUMI DI CARATTERE ESTETICO - INCIDENZA PATRIMONIALE - SUSSISTENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO ALLA VITA DI RELAZIONE - NOZIONE - NATURA - COMPONENTE DEL DANNO PATRIMONIALE - POSTUMI DI CARATTERE ESTETICO - INCIDENZA PATRIMONIALE - SUSSISTENZA.*
I postumi di carattere estetico, conseguenti ad un fatto lesivo della persona (nella specie alterazione della normale armonia del viso), in quanto incidenti in modo negativo sulla vita di relazione possono essere considerati fonte di danno, il quale non costituisce una Forma di danno morale, ma è una componente del danno patrimoniale, giacché consiste nell'alterazione in senso peggiorativo, della capacità psico-fisica del soggetto, cui si ricollegano conseguenze negative nell'esplicazione di attività complementari o integrative rispetto alla normale attività lavorativa, e, in sostanza, implica una menomazione della cosiddetta capacità di concorrenza dell'individuo rispetto ad altri soggetti nei rapporti sociali ed economici, limitandone la possibilità di espansione e di affermazione sia nel campo professionale che in quello extralavorativo. (V 5033/88, mass n 459832; (V 4956/87, mass n 453579; (V 6847/82, mass n 424488).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)