Sez. L, Sentenza n. 5033 del 05/09/1988 (Rv. 459832 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - COSIDDETTO DANNO BIOLOGICO - NOZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - COSIDDETTO DANNO BIOLOGICO - NOZIONE.*
Il danno cosiddetto biologico consiste nella menomazione della integrità psicofisica della persona in sè e per sè considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi Rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. Tale danno (che è suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno patrimoniale, inteso come diminuzione di guadagno conseguente alla ridotta capacità lavorativa, e rispetto al danno non patrimoniale, costituito dalla somma delle sofferenze fisiche e morali conseguenti alle lesioni subite) è comprensivo del cosiddetto danno estetico - quando questo non costituisca causa di minor guadagno per la particolare attività svolta dall'infortunato - e degli altri impedimenti alla vita sociale del soggetto infortunato (attività sportiva, ricreativa, culturale, rapporti sentimentali ecc.). (V 3025/85, mass n 440736; (V 6134/84, mass n 437775; (V 4661/84, mass n 436568).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)