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Sez. 2, Sentenza n. 10695 del 01/03/1986 Ud. (dep. 11/10/1986) Rv. 173906 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE; CARABINA RUBATA RINVENUTA IN CASSAPANCA SITA NELL'AZIENDA DELL'IMPUTATO.*
Stato
decisa il 1986-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173906-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE; CARABINA RUBATA RINVENUTA IN CASSAPANCA SITA NELL'AZIENDA DELL'IMPUTATO.*

Ricorre l'elemento materiale della ricettazione anche quando la cosa di provenienza delittuosa venga rinvenuta non solo sulla persona del soggetto, ma anche nella sua abitazione o in luogo dove egli abbia la disponibilità immediata ed esclusiva delle cose ripostevi, mentre l'elemento psicologico può essere desunto anche dagli elementi considerati dall'art. 712 cod. proc. pen. (incauto acquisto), allorquando i sospetti sulla legittimità della provenienza della cosa siano così gravi ed univoci da ingenerare in qualunque persona di levatura intellettuale normale e secondo la comune esperienza o conoscenza la certezza della provenienza delittuosa della cosa. (nella specie, relativa a ritenuta sussistenza della ricettazione, una carabina cal. 22 con matricola punzonata, risultata rubata, era stata rinvenuta in una cassapanca sita in un locale, adibito a deposito, nell'azienda dell'imputato). (V mass n 166331).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 712 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)