Sez. L, Sentenza n. 6391 del 01/12/1981 (Rv. 417190 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - FONDAMENTO - PRESUNZIONE DI DANNO DERIVANTE AL LAVORATORE DALLA SVALUTAZIONE - CONSEGUENZE - RISARCIBILITÀ EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV., DELL'EVENTUALE MAGGIORE DANNO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - FONDAMENTO - PRESUNZIONE DI DANNO DERIVANTE AL LAVORATORE DALLA SVALUTAZIONE - CONSEGUENZE - RISARCIBILITÀ EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV., DELL'EVENTUALE MAGGIORE DANNO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
La rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., che è applicabile anche ai crediti dipendenti da rapporti già esauriti alla data di entrata in vigore della legge n. 533 del 1973, che tale istituto ha introdotto, è fondata su una presunzione di danno che solleva il lavoratore dall'Onere di provare il danno conseguente all'intervenuta svalutazione e prescinde dalla Costituzione in mora del debitore. L'attribuzione di detta rivalutazione, che il giudice deve calcolare secondo il criterio dettato dall'art. 150 disp. Att. Cod. proc. civ. (che impone l'applicazione degli indici ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria), non esclude, peraltro, la risarcibilità, secondo il principio generale stabilito dalla prima parte del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., dell'eventuale ulteriore maggior danno subito dal lavoratore, purché questi ne abbia fatto domanda e fornito la prova. (V 3532/81, mass n 414139; (V 2315/81, mass n 413056; (V 2261/81, mass n 412996; (V 1576/81, mass n 412232; (V 1377/81, mass n 412009 e mass n 412008; (V 5339/80, mass n 409406; (V 4319/80, mass n 408184; (V 3400/79, mass n 399822).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)