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Sez. L, Sentenza n. 6370 del 22/07/1987 (Rv. 454647 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - MODIFICA DI PRECEDENTI CONTRATTAZIONI DELLO STESSO O DIVERSO LIVELLO - AMMISSIBILITÀ - EFFICACIA VINCOLANTE.*
Stato
decisa il 1987-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454647-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - MODIFICA DI PRECEDENTI CONTRATTAZIONI DELLO STESSO O DIVERSO LIVELLO - AMMISSIBILITÀ - EFFICACIA VINCOLANTE.*

I contratti collettivi aziendali (che costituiscono espressione dell'autonomia delle parti sociali e non mera somma di contratti individuali) possono, con efficacia modificativa di precedenti contrattazioni dello stesso o di diverso livello, determinare nuovi trattamenti dei dipendenti dell'azienda, vincolando questi ultimi all'osservanza della normativa con essi introdotta. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che ai dipendenti dell'a.T.A.N. Nominati cassieri di prima classe dopo l'1 luglio 1970 non spettasse, in virtù dell'accordo aziendale 21 luglio 1970, l'indennità di alloggio prevista da precedenti accordi). (V 3076/85, mass n 440769; (Conf 5673/85, mass n 442865).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)