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Sez. L, Sentenza n. 5673 del 18/11/1985 (Rv. 442865 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - MODIFICA DI PRECEDENTI CONTRATTAZIONI DELLO STESSO O DI DIVERSO LIVELLO - AMMISSIBILITÀ - EFFICACIA VINCOLANTE.*
Stato
decisa il 1985-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442865-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - MODIFICA DI PRECEDENTI CONTRATTAZIONI DELLO STESSO O DI DIVERSO LIVELLO - AMMISSIBILITÀ - EFFICACIA VINCOLANTE.*

I contratti collettivi aziendali (che costituiscono espressione dell'autonomia collettiva, e non già mera sommatoria di contratti individuali) possono, con efficacia modificativa di precedenti contrattazioni dello stesso o di diverso livello, determinare nuovi trattamenti economici e normativi per i dipendenti della azienda, vincolando questi ultimi all'osservanza della nuova normativa con essi pattuita. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva negato ai lavoratori ricorrenti l'indennità di alloggio, prevista da accordi aziendali in favore dei cassieri di prima classe dell'azienda trasporti autotramviari di Napoli - atan - ma eliminata da un successivo accordo aziendale che ristrutturava, integralmente e, complessivamente, in melius, il trattamento dei lavoratori inquadrati in tale qualifica). (V 3419/85, mass n 441079; (V 1081/84, mass n 433238; (V 718/83, mass n 425456).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)