Sez. L, Sentenza n. 3076 del 18/05/1985 (Rv. 440769 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - MODIFICAZIONI DI PRECEDENTI CONTRATTAZIONI DELLO STESSO O DI DIVERSO LIVELLO - AMMISSIBILITÀ - EFFETTI - FATTISPECIE RELATIVA AD ACCORDO AZIENDALE RELATIVO ALLA SPETTANZA DELL'INDENNITÀ DI ALLOGGIO PER ALCUNI DIPENDENTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - MODIFICAZIONI DI PRECEDENTI CONTRATTAZIONI DELLO STESSO O DI DIVERSO LIVELLO - AMMISSIBILITÀ - EFFETTI - FATTISPECIE RELATIVA AD ACCORDO AZIENDALE RELATIVO ALLA SPETTANZA DELL'INDENNITÀ DI ALLOGGIO PER ALCUNI DIPENDENTI.*
I contratti collettivi aziendali - quali espressione dell'autonomia collettiva e non mera somma di contratti individuali - possono, con efficacia modificativa di precedenti contrattazioni dello stesso o di diverso livello, determinare nuovi trattamenti dei dipendenti dell'azienda, vincolando questi ultimi all'osservanza della nuova normativa. (principio affermato in relazione all'accordo aziendale a.T.A.N. Del 21 luglio 1970, alla stregua del quale l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva negato spettare l'indennità di alloggio ai dipendenti nominati cassieri di prima classe in epoca posteriore al detto accordo, modificativo delle contrattazioni del 20 giugno 1932 e del 28 ottobre 1938). (V 5357/83, mass n 430280; (V 3655/82, mass n 421626; (V 2024/81, mass n 412743; (V 2024/81, mass n 412744).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 21/07/1970
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)