Sez. U, Sentenza n. 7267 del 13/07/1990 (Rv. 468235 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - CITTADINI NON ISCRITTI AD ALCUN ENTE MUTUALISTICO - OBBLIGO DI PAGAMENTO ALL'INPS DI UN CONTRIBUTO ANNUO RAPPORTATO A PARAMETRI FISSATI CON DECRETO MINISTERIALE - PORTATA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - INDAGINE SULLA LEGITTIMITÀ DI DETTO DECRETO - CARATTERE INCIDENTALE - LIMITI.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - CITTADINI NON ISCRITTI AD ALCUN ENTE MUTUALISTICO - OBBLIGO DI PAGAMENTO ALL'INPS DI UN CONTRIBUTO ANNUO RAPPORTATO A PARAMETRI FISSATI CON DECRETO MINISTERIALE - PORTATA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - INDAGINE SULLA LEGITTIMITÀ DI DETTO DECRETO - CARATTERE INCIDENTALE - LIMITI.*
L'art. 63 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istitutiva del servizio sanitario nazionale), il quale prevede, direttamente con detto servizio nazionale, l'Assicurazione obbligatoria contro le malattie dei cittadini non iscritti ad alcun ente mutualistico, previo pagamento all'INPS di un contributo annuo da determinarsi sulla base dei parametri fissati con decreto ministeriale (tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio pro-capite dell'anno precedente per le prestazioni sanitarie già erogate dal disciolto INAM), comporta l'insorgere di un rapporto previdenziale con il diritto dell'assistito alle prestazioni sanitarie ed il diritto dell'istituto a riscuotere il contributo. Ne deriva che la controversia relativa all'accertamento dell'obbligazione di versare tale contributo (o una parte di esso), ancorché insorga con domanda di rimborso delle somme che si assumono indebitamente pagate, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che l'indagine incidentale sulla legittimità del menzionato decreto, avente natura di provvedimento amministrativo generale, tende esclusivamente a stabilire gli effetti dell'atto normativo sul singolo rapporto previdenziale e non esula, pertanto, dalle attribuzioni dello stesso giudice, mentre resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo sulla diversa domanda di annullamento del provvedimento con efficacia erga omnes. (Conf 6480/88, mass n 460800).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)